La Corte di Cassazione, con ordinanza del 10/10/2023, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da due imputati. La Corte ha stabilito che i motivi di ricorso, relativi alla motivazione della sentenza, al riconoscimento della recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, erano privi della necessaria specificità richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen., risultando in una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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