Il Tribunale condannava l'imputato per bancarotta fraudolenta e truffa. L'uomo impugnava la sentenza, ma la Corte di Appello dichiarava il gravame inammissibile a causa di censure del tutto generiche e prive di confronto critico con la decisione di primo grado. L'imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando l'errore dei giudici territoriali. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità per genericità dei motivi anche per il ricorso di legittimità, ribadendo che le difese devono contestare in modo specifico le ragioni della sentenza impugnata. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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