Un professionista, indagato per reati tributari e autoriciclaggio, ha visto revocata la misura interdittiva che gli impediva di esercitare la professione. Nonostante la revoca, ha presentato ricorso in Cassazione per contestare la persistenza della gravità indiziaria a suo carico. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha stabilito che, essendo la misura già revocata e non essendo una misura detentiva, il professionista non aveva più un interesse concreto e attuale a impugnare, poiché l'accoglimento del ricorso non gli avrebbe portato alcun vantaggio pratico, né avrebbe dato diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
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