La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 dicembre 2024, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d'Appello. La Suprema Corte ha stabilito che le censure relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove costituiscono questioni di merito, non sindacabili in sede di legittimità, confermando la solidità della motivazione della corte territoriale. A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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