La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d'Appello. La decisione si fonda sulla genericità di un motivo, meramente riproduttivo di censure già esaminate, e sulla manifesta infondatezza del secondo motivo, relativo alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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