La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per associazione finalizzata al narcotraffico nei confronti di un imputato coinvolto in un vasto traffico di stupefacenti e armi. La difesa contestava l'esistenza di una stabile struttura associativa, sostenendo che le condotte configurassero solo singoli episodi in concorso, e censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici hanno chiarito che per configurare l'associazione basta un'organizzazione anche rudimentale dotata di mezzi idonei e continuità operativa, a prescindere dalla durata delle indagini. I dialoghi intercettati, la tenuta di una contabilità clandestina e la disponibilità di depositi hanno confermato la partecipazione attiva al gruppo. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, condannandolo alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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