Il Condannato proponeva istanza di revisione contro un decreto penale di condanna definitivo. La Corte d'Appello dichiarava inammissibile la richiesta, ritenendo che i documenti presentati dalla difesa non costituissero prove nuove, poiché l'interessato avrebbe potuto depositarli precedentemente opponendosi al decreto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, annullando la decisione. I giudici di legittimità hanno chiarito che la revisione della sentenza di condanna ammette come prove nuove anche i documenti non acquisiti nel precedente giudizio, persino se la mancata presentazione tempestiva sia dovuta a negligenza della parte. L'esame preliminare sull'ammissibilità deve limitarsi a una verifica sommaria di non manifesta infondatezza, senza anticipare il giudizio di merito. La Suprema Corte ha quindi disposto il rinvio del caso a un'altra Corte d'Appello per un nuovo esame.
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