La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità appello per presunta genericità dei motivi. Il ricorrente, condannato per spaccio di stupefacenti, aveva sostenuto che le cessioni fossero in realtà consumo di gruppo o legate a rapporti professionali. La Suprema Corte ha stabilito che, se i motivi di gravame sono specifici e si confrontano con la sentenza di primo grado, il giudice d'appello non può dichiararli inammissibili solo perché li ritiene infondati, dovendo invece decidere nel merito.
Continua »