La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione dell'inammissibilità dell'appello penale per mancata elezione di domicilio, come previsto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p., anche a seguito della sua abrogazione. Il ricorso di un imputato, il cui appello era stato dichiarato inammissibile per questo motivo, è stato rigettato. La Suprema Corte ha chiarito che la norma, sebbene abrogata dalla 'Riforma Nordio', continua ad applicarsi alle impugnazioni presentate prima della sua entrata in vigore. Inoltre, ha specificato che un'elezione di domicilio precedente deve essere richiamata in modo esplicito e specifico nell'atto di appello per evitare la sanzione processuale.
Continua »