Una società ha presentato opposizione a un'intimazione di pagamento per contributi previdenziali, sostenendo di aver già estinto il debito a seguito di un precedente pignoramento. Il Tribunale di Pescara ha rigettato l'opposizione. La decisione chiarisce che il pagamento ricevuto dall'ente creditore era stato correttamente imputato a debiti più vecchi e diversi da quelli oggetto dell'intimazione, secondo il principio legale dell'imputazione del pagamento. L'opposizione per vizi formali è stata inoltre dichiarata inammissibile per tardività.
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