La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6605/2024, ha rigettato il ricorso di un imputato, confermando l'inammissibilità del suo appello. La Corte ha stabilito che la mancata presentazione contestuale all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio in appello, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., non può essere sanata dalla pregressa conoscenza del domicilio o da indicazioni presenti nella procura speciale. Si tratta di un onere formale inderogabile a pena di inammissibilità.
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