Il Contribuente ha proposto opposizione contro l'estratto di ruolo per contributi previdenziali asseritamente prescritti. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire, poiché le cartelle esattoriali erano state regolarmente notificate in precedenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Contribuente, confermando che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è vietata per legge, salvo casi eccezionali e tassativi di grave pregiudizio concreto (come il blocco del DURC o la perdita di benefici pubblici). Non avendo il Contribuente dimostrato alcun danno specifico e attuale, l'azione di accertamento negativo è stata ritenuta inammissibile. Di conseguenza, il Contribuente perde la causa e viene condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
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