Il Ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari, lamentando l'eccessività della pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che l'impugnazione del patteggiamento è strettamente limitata dalla legge. Secondo l'articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma Orlando, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere impugnata solo per specifici motivi di violazione di legge tassativamente indicati. La contestazione sulla misura della pena concordata non rientra tra questi casi. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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