Un professionista ha intentato dodici cause separate contro un ex cliente per il pagamento di compensi. La Corte d'Appello ha dichiarato la domanda inammissibile per illegittimo frazionamento del credito. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il giudice di merito ha errato. Non ha considerato che una precedente decisione sulla competenza aveva già suddiviso le cause tra due uffici giudiziari diversi, rendendo impossibile la loro trattazione unitaria. Inoltre, prima di dichiarare l'inammissibilità, il giudice deve sempre tentare di riunire le cause e valutare concretamente l'interesse del creditore ad agire separatamente.
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