La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17768/2023, ha stabilito che un errore di modesta entità nel versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione quote societarie, commesso in buona fede dal contribuente, non comporta l'invalidità dell'intera operazione. In questo caso, un contribuente aveva versato oltre il 90% dell'imposta dovuta, omettendo una piccola parte per un errore di calcolo. L'Agenzia delle Entrate riteneva nulla la rivalutazione, ma la Corte ha dato ragione al contribuente, affermando che egli è tenuto solo a saldare la differenza residua con interessi e sanzioni, in applicazione del principio di collaborazione e buona fede.
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