La sentenza del Tribunale di Bergamo, N. R.G. 7147/2024, ha accolto l'opposizione di una compagnia assicurativa, dichiarando nullo un'ordinanza di assegnazione su un fondo pensione. Il caso verteva sul pignoramento fondo pensione di tipo complementare individuale (PIP). Il Giudice ha stabilito la sua assoluta impignorabilità ai sensi dell'art. 1923 c.c., in quanto le somme, a seguito del decesso del titolare, erano destinate all'erede minore (che aveva accettato con beneficio d'inventario) e non potevano essere aggredite dai creditori del defunto.
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