Una società commerciale impugna la dichiarazione di fallimento, contestando la presenza dello stato di insolvenza e denunciando la mancata sospensione del procedimento prefallimentare a seguito dell'istanza di ricusazione presentata contro il giudice relatore. La Corte di Cassazione respinge il ricorso e chiarisce la relazione tra ricusazione del giudice e fallimento. I giudici stabiliscono che la presentazione del ricorso per ricusazione non sospende automaticamente il processo. Il giudice deve infatti effettuare una sommaria delibazione: se l'istanza appare manifestamente inammissibile, la procedura fallimentare può proseguire per evitare usi strumentali dell'istituto. Sul piano del merito, la Suprema Corte conferma l'insolvenza dell'impresa a fronte di bilanci inattendibili, ingenti debiti fiscali mai accantonati e un patrimonio netto fortemente negativo, rendendo irrilevanti i modesti canoni di locazione percepiti o la contestazione dei crediti.
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