La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24409/2024, ha chiarito i requisiti per la specificità dei motivi di appello nel processo tributario. Il caso riguardava un appello dell'Agenzia delle Entrate dichiarato inammissibile perché ritenuto una mera riproposizione delle difese di primo grado. La Suprema Corte ha annullato tale decisione, affermando che il requisito della specificità dei motivi d'appello va interpretato in senso non formalistico. È sufficiente che dall'atto emerga la volontà di contestare la decisione impugnata, anche riproponendo le argomentazioni già svolte, dato il carattere pienamente devolutivo dell'appello tributario, che mira a un riesame completo del merito della causa.
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