Un cittadino straniero ha chiesto il gratuito patrocinio, ma il Tribunale ha respinto la sua domanda. Il Tribunale ha ritenuto insufficiente l'autocertificazione sui redditi prodotti all'estero, perché mancava la certificazione consolare. Il cittadino ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo di non aver potuto ottenere la certificazione consolare e di aver allegato una dichiarazione sostitutiva. La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che, se è impossibile ottenere la certificazione consolare, l'autocertificazione è valida. Inoltre, nuovi documenti possono essere presentati anche in fase di opposizione al diniego del gratuito patrocinio. La Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha disposto un nuovo esame.
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