La Corte di Cassazione, con l'ordinanza Penale Ord. Sez. 7, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la sua opposizione, dichiarando non estinta la pena espiata in regime di affidamento in prova. La Corte ha confermato che, ai fini della valutazione sull'esito della prova, il giudice può considerare anche i comportamenti tenuti dal condannato dopo la cessazione della misura alternativa, ma prima della decisione finale. Questa valutazione globale deve considerare sia la condotta durante la prova, sia l'entità e la distanza temporale dei fatti successivi, per giudicare il percorso di recupero sociale.
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