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Giurisdizione Consumatore

5 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Giurisdizione consumatore: il caso dei legali esteri
Una cittadina straniera ha contestato la giurisdizione italiana in una causa relativa al pagamento di onorari professionali richiesti dai suoi avvocati per un sinistro avvenuto in Italia. La ricorrente sostiene che, operando i legali anche verso il mercato estero, debba applicarsi la giurisdizione consumatore del proprio Stato di residenza. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità e la rilevanza nomofilattica della questione, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza per definire i criteri di applicazione del foro del consumatore nelle prestazioni professionali transfrontaliere.
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Giurisdizione consumatore: la Cassazione decide
Un investitore privato ha citato in giudizio una società di trading online per il mancato pagamento dei profitti di un'operazione finanziaria. La società ha contestato la giurisdizione italiana, sostenendo che l'investitore, data la sua intensa attività, non fosse un consumatore e dovesse rispettare la clausola contrattuale che indicava come competente un tribunale estero. La Corte di Cassazione ha stabilito la giurisdizione del giudice italiano, affermando che la qualifica di 'consumatore' dipende dallo scopo non professionale del contratto al momento della stipula, e non dalle competenze o dalla frequenza delle operazioni successive dell'investitore. Di conseguenza, la clausola sulla giurisdizione è stata ritenuta inefficace.
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Giurisdizione consumatore: banca estera in Italia
Una risparmiatrice italiana ha citato in giudizio due banche svizzere per investimenti finanziari andati male. La Cassazione ha stabilito la giurisdizione del consumatore italiano, ribaltando le decisioni precedenti. La Corte ha ritenuto che l'attività delle banche fosse 'diretta' verso l'Italia, anche attraverso intermediari e società del gruppo, giustificando l'applicazione del foro del consumatore previsto dalla Convenzione di Lugano.
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Giurisdizione consumatore: sito web non basta
La Corte di Cassazione stabilisce che la semplice accessibilità di un sito web dall'estero non è sufficiente a radicare la giurisdizione nel paese di residenza del consumatore. Per applicare il foro del consumatore, l'attività del professionista deve essere intenzionalmente 'diretta' verso quello specifico Stato. Nel caso di specie, un agente immobiliare italiano ha legittimamente agito in Italia contro un cliente austriaco, nonostante questi lo avesse contattato tramite il suo sito web.
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Giurisdizione consumatore nel trading online: la guida
Un investitore citava in giudizio una società di trading online estera per ottenere un risarcimento danni. La società eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello inglese, come previsto da una clausola contrattuale. La Corte di Cassazione ha confermato la giurisdizione italiana, stabilendo che l'investitore, agendo per scopi estranei alla propria attività professionale, riveste la qualifica di consumatore. Di conseguenza, si applica la speciale giurisdizione del consumatore prevista dai regolamenti europei, che consente di adire il tribunale del proprio luogo di residenza, a condizione che l'attività del professionista sia diretta verso tale Stato, come accertato nel caso di specie.
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