La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4599/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo. Il caso riguardava la richiesta di indennizzo da parte di un avvocato la cui domanda nel giudizio originario era stata respinta per difetto di legittimazione ad agire. Il Ministero della Giustizia sosteneva che l'esito negativo del giudizio escludesse il diritto all'indennizzo. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che tutte le parti coinvolte in un procedimento, indipendentemente dall'esito finale, subiscono il disagio di un ritardo eccessivo e hanno quindi diritto a richiedere l'equa riparazione.
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