L'Imputato, condannato per tentato furto pluriaggravato, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la nullità del procedimento. La difesa ha contestato l'adozione del giudizio immediato in luogo della citazione diretta a giudizio, lamentando l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'attivazione del giudizio immediato non lede i diritti della difesa se l'imputato ha comunque potuto chiedere riti alternativi, come la messa alla prova. In applicazione del principio di offensività processuale, la nullità formale non sussiste senza un effettivo pregiudizio concreto. Inoltre, la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche e del risarcimento del danno, poiché il pagamento è avvenuto tardivamente ed era di entità irrisoria rispetto alla gravità del fatto.
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