Una cooperativa sociale ha ottenuto la revoca del fallimento a seguito di un ricorso in Cassazione, in quanto qualificata come impresa sociale non assoggettabile alla procedura concorsuale ordinaria. Nel conseguente giudizio di rinvio, la Corte d'Appello ha formalizzato la revoca ma ha dichiarato inammissibili le ulteriori richieste restitutorie e risarcitorie avanzate dalla cooperativa, disponendo la compensazione delle spese legali. La cooperativa ha impugnato tale sentenza davanti alla Corte di Cassazione dopo sessanta giorni dalla notifica. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Il giudizio di rinvio costituisce infatti una fase interna al procedimento fallimentare originario e impone il rispetto del termine speciale di trenta giorni previsto dalla legge fallimentare, anziché il termine ordinario. La cooperativa perde il ricorso ed è condannata alle spese.
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