Il caso riguarda il figlio di un indagato per bancarotta, il quale ha subito il sequestro preventivo per equivalente di alcuni immobili di sua proprietà. Il Pubblico Ministero riteneva tali beni fittiziamente intestati al figlio ma nella reale disponibilità del padre. Il figlio ha impugnato il provvedimento rivendicando l'esclusiva proprietà dei beni. La Corte di Cassazione ha chiarito che, quando un terzo estraneo contesta la disponibilità del bene sequestrato, l'unico strumento idoneo è la richiesta di riesame e non il ricorso al giudice dell'esecuzione. Tuttavia, nel caso specifico, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese per il ricorrente, poiché l'impugnazione era stata erroneamente indirizzata contro l'ordinanza esecutiva anziché seguire la corretta via del riesame di merito.
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