La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento per rapina aggravata. Il motivo del ricorso, basato sul difetto di motivazione circa la mancata concessione di attenuanti generiche, non rientra tra le casistiche tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. Tale norma, introdotta con la riforma del 2017, limita l'impugnazione del patteggiamento a specifici vizi, escludendo quelli relativi alla motivazione su circostanze già concordate tra le parti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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