Un contribuente, residente in un comune colpito dal terremoto del 1990 in Sicilia, ha richiesto il rimborso del 90% dell'IRPEF versata per il triennio 1990-1992. Ottenuta una sentenza favorevole definitiva, l'Agenzia delle Entrate non ha pagato, spingendo il cittadino ad avviare un giudizio di ottemperanza tributario. L'ufficio finanziario ha eccepito la necessità di dimezzare il rimborso al 50% per carenza di fondi pubblici, come previsto dalle norme sopravvenute. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che le norme sul limite di spesa si applicano anche in fase esecutiva. Tuttavia, il giudice dell'ottemperanza deve verificare l'effettiva disponibilità dei fondi e, in caso di mancanza, attivare le procedure di contabilità pubblica tramite un commissario ad acta per garantire il soddisfacimento del credito, senza che questo subisca una perdita definitiva.
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