Un contribuente, avente diritto a un rimborso fiscale per calamità naturali, non riceve il pagamento dall'Agenzia delle Entrate, che invoca la mancanza di fondi. Il contribuente avvia un giudizio di ottemperanza tributario per forzare l'esecuzione della sentenza. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: non è l'Agenzia a dover provare la mancanza di fondi, ma è il giudice dell'ottemperanza che deve verificare attivamente la disponibilità delle risorse. In caso di fondi insufficienti, il giudice deve nominare un commissario per attivare le procedure contabili necessarie a garantire il pagamento, senza cancellare il diritto del cittadino. L'Agenzia vince quindi il ricorso sulla questione procedurale, ma il diritto al rimborso del contribuente non viene meno.
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