Una società veniva attinta da avvisi di accertamento per acquisti intracomunitari non dichiarati, basati sulla presenza del suo VAT number su fatture intestate a un'altra società. La Cassazione ha stabilito che, per le operazioni antecedenti al 2020, l'indicazione del VAT number nelle cessioni intracomunitarie è un requisito formale, subvalente rispetto all'accertamento dei requisiti sostanziali. La prova dell'effettivo acquirente può essere fornita con altri mezzi, come la registrazione contabile e il pagamento delle fatture, dimostrando che la sostanza prevale sulla forma. Il ricorso dell'Agenzia Fiscale è stato quindi respinto.
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