La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una Banca che contestava la distribuzione di somme ricavate dalla vendita di immobili. La Banca aveva proposto un'opposizione agli atti esecutivi, ma il Tribunale aveva dichiarato l'opposizione improcedibile per vizi di forma nell'atto introduttivo del giudizio di merito. La Suprema Corte ha confermato questa decisione, ribadendo che l'atto introduttivo del giudizio di merito, successivo alla fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi, deve essere completo e contenere tutti gli elementi essenziali della domanda, come l'oggetto e i motivi, e non può limitarsi a chiedere una fissazione d'udienza.
Continua »