Un produttore di calzature subisce il sequestro preventivo per contraffazione di scarpe recanti un disegno a stella, del tutto simile a un modello registrato da un concorrente. L'indagato ricorre in Cassazione contestando la validità del brevetto del concorrente per mancanza di novità. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, nella fase cautelare del sequestro preventivo per contraffazione, basta la presenza di un titolo di privativa industriale (come un modello registrato) per giustificare il blocco dei beni. Non è necessaria un'indagine approfondita sulla validità sostanziale del brevetto, questione che appartiene esclusivamente al successivo giudizio di merito. Di conseguenza, il sequestro delle calzature viene confermato e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese.
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