La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14330/2024, ha annullato un'ordinanza che sospendeva l'esecuzione della pena per un condannato per reati ostativi. La Corte ha ribadito che la natura ostativa di un reato, che impedisce la sospensione della pena, non viene meno neanche quando le attenuanti generiche vengono giudicate equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti. Tale giudizio di bilanciamento, infatti, rileva solo ai fini della determinazione della pena (quoad poenam) e non incide sulla qualificazione del reato.
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