L'imputato ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza emessa dalla Corte di Appello. Il soggetto ha criticato la dichiarazione di responsabilità penale, la misura della pena inflitta e la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante della recidiva reiterata. I Supremi Giudici hanno rilevato la genericità delle censure riguardanti la colpevolezza e la quantificazione della sanzione, confermando la piena correttezza della decisione dei giudici di secondo grado. Inoltre, la Corte ha ribadito il divieto normativo di far prevalere le circostanze attenuanti in presenza di recidiva qualificata. Di conseguenza, il rapporto tra recidiva e attenuanti generiche non ha consentito riduzioni punitive. La Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, condannando il ricorrente al rimborso delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »