Un imputato ha concordato una pena per furto tramite patteggiamento. Successivamente alla condanna, la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela e l'imputato l'ha accettata prima della definizione del giudizio di legittimità. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza contraddittorio, ignorando l'accordo estintivo intervenuto tra le parti. L'imputato ha quindi presentato un ricorso straordinario per far valere la svista materiale dei giudici. La Suprema Corte ha accolto l'impugnazione straordinaria, revocando la precedente ordinanza e annullando senza rinvio la condanna di merito. I giudici hanno dichiarato l'estinzione del reato e hanno posto le spese del procedimento a carico del querelato.
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