La Corte di Cassazione ha confermato l'esecutività di una condanna per narcotraffico, rigettando il ricorso di un imputato che lamentava la mancata notifica dell'estratto contumaciale. La decisione chiarisce che, nel regime emergenziale pandemico, il giudizio di appello svoltosi in forma cartolare non prevede la dichiarazione di contumacia, poiché manca un'udienza fisica a cui partecipare. Di conseguenza, la notifica del dispositivo al solo difensore è considerata sufficiente per garantire il contraddittorio, rendendo la sentenza definitiva e idonea all'esecuzione. Il processo contumaciale non trova dunque applicazione in assenza di una fase dibattimentale orale.
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