Un imputato, condannato con rito abbreviato condizionato, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una violazione del diritto di difesa e un vizio di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la condanna si basava proprio sulla testimonianza richiesta dall'imputato stesso. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione, configurandosi come un motivo nuovo non proposto in appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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