Un imputato ha presentato ricorso contro il decreto di sostituzione del giudice dell'udienza preliminare, sostenendo che fosse un atto abnorme finalizzato a eludere una richiesta di ricusazione e a impedire la scadenza dei termini di custodia cautelare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che il provvedimento di sostituzione del giudice ha natura meramente organizzativa e non è autonomamente impugnabile. Ha inoltre escluso la configurabilità di un atto abnorme, in quanto la sostituzione era giustificata da un legittimo impedimento del magistrato titolare e non da uno sviamento di potere, rientrando nelle normali prerogative organizzative del Presidente del Tribunale.
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