Un Ufficiale della Guardia di Finanza, condannato per collusione aggravata e continuata, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la determinazione della pena stabilita dal giudice di rinvio. Il ricorrente lamentava una pena base eccessiva, una riduzione insufficiente per le attenuanti generiche e la mancanza di motivazione sugli aumenti per la continuazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, se la pena base è prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione è ridotto e può basarsi sulla semplice equità. Inoltre, la gravità della condotta, legata alla violazione dei doveri del grado militare, giustifica una minore estensione delle attenuanti generiche. L'Ufficiale è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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