L'Imputato, condannato in primo grado per lesioni personali, ha ottenuto in appello la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, con conferma del risarcimento danni alla parte civile. L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando il vizio di motivazione e i criteri di calcolo della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile poiché, contro le sentenze d'appello del giudice di pace, l'art. 606, comma 2-bis c.p.p. esclude la possibilità di denunciare vizi di motivazione. Il secondo motivo è infondato per carenza di interesse, essendo il reato già prescritto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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