Una lavoratrice dipendente ha richiesto il riscatto di alcuni terreni confinanti venduti a terzi, rivendicando il proprio diritto di prelazione agraria come coltivatrice diretta. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, rilevando che la donna e il marito coltivavano un piccolo orto familiare di 900 metri quadri solo nel tempo libero, attività incompatibile con la qualifica di coltivatore diretto richiesta dalla legge. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno stabilito che la valutazione sull'effettiva attività di coltivazione stabile e continuativa spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità. Di conseguenza, la richiedente perde la causa e deve pagare le spese legali, mentre i proprietari acquirenti mantengono definitivamente i terreni.
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