Una compagnia aerea, pur vincendo una causa d'appello contro un passeggero per un ritardo aereo e lo smarrimento di un bagaglio, si è vista negare il rimborso dei costi del processo. Il giudice aveva infatti disposto la compensazione spese legali. La compagnia ha impugnato questa decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che la motivazione fosse troppo generica. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, stabilendo che il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel decidere la compensazione delle spese e che la sua scelta è insindacabile se la motivazione non è palesemente illogica o inesistente. La compagnia, pur vittoriosa nel merito, ha perso la battaglia sulle spese.
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