La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 566/2025, ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia in un caso di equa riparazione per eccessiva durata di un processo. La Corte ha stabilito che la valutazione dell'irrisorietà della pretesa, che fa scattare la presunzione di assenza di danno, deve basarsi su un duplice criterio: il valore oggettivo della causa e le condizioni soggettive del ricorrente. Nel caso di specie, un credito di quasi 8.000 euro vantato da una società non è stato ritenuto irrisorio, confermando il diritto al risarcimento.
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