Un'impresa appaltatrice e una società committente, dopo la sospensione dei lavori edilizi, firmano una scrittura privata. L'accordo prevede il pagamento delle opere eseguite e una clausola in cui l'impresa dichiara di non aver altro a pretendere. Successivamente, l'impresa chiede il risarcimento dei danni, sostenendo che si trattasse di un recesso unilaterale del committente. I giudici di merito rigettano la domanda, qualificando l'accordo come una risoluzione per mutuo dissenso che estingue ogni pretesa. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto spetta esclusivamente al giudice di merito, purché motivata logicamente e nel rispetto dei canoni letterali. Di conseguenza, l'impresa perde definitivamente la causa.
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