La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 47709/2023, ha dichiarato un ricorso inammissibile in materia di stupefacenti, ribadendo un principio fondamentale: il giudice di legittimità non può riesaminare i fatti del processo. L'appello, che criticava la logicità della motivazione della corte di merito, è stato respinto perché si traduceva in una richiesta di 'rilettura' delle prove, compito esclusivo dei tribunali di primo e secondo grado.
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