Un automobilista è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di accertamenti alcolimetrici. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che un terzo rilievo dell'alcoltest aveva evidenziato un valore inferiore alla soglia di punibilità, pari a 0,78 g/l, nonostante la dicitura dello strumento indicasse un volume insufficiente. Inoltre, ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le prime due misurazioni concordanti confermano il reato. Il valore inferiore del terzo tentativo era infatti alterato dal soffio insufficiente. Inoltre, la presenza di precedenti penali specifici giustifica il diniego delle attenuanti. L'automobilista è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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