La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per un reato previsto dal Codice della Strada. Il caso stabilisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per richiedere un nuovo esame dei fatti, ma solo per contestare vizi di legittimità. La Corte ha respinto i motivi relativi alla responsabilità penale, alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e al diniego delle attenuanti generiche, poiché tutti implicavano una rivalutazione del merito, preclusa al giudice di legittimità.
Continua »