Una candidata, idonea in una graduatoria di un concorso pubblico, ha citato in giudizio un'università per non averla assunta tramite scorrimento graduatoria, preferendo candidati da concorsi successivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'interpretazione del bando di concorso, che in questo caso limitava l'uso della graduatoria a un dipartimento specifico, è di competenza del giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità se non per palesi violazioni delle norme ermeneutiche.
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