L'Imputato, condannato in primo grado per omicidio stradale a seguito di una gara di velocità clandestina, riceveva l'ordine di pagare una provvisionale risarcitoria di ventimila euro a ciascun familiare delle vittime. In appello, il reato veniva dichiarato estinto per prescrizione, ma i giudici confermavano i risarcimenti civili. L'Imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che l'assicurazione avesse già liquidato l'intero danno in sede civile e contestando la provvisionale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la provvisionale risarcitoria decisa in sede penale ha natura provvisoria e discrezionale. Di conseguenza, essa non è impugnabile davanti alla Cassazione, poiché destinata a essere assorbita dalla liquidazione definitiva del danno. L'Imputato perde la causa e deve pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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