Un avvocato chiede il rimborso dell'IRAP per diversi anni, sostenendo di non avere una struttura lavorativa complessa. L'Agenzia delle Entrate si oppone, ma contesta solo alcune annualità. La Cassazione dà ragione al legale su due fronti. Primo: le annualità non contestate dall'Agenzia sono coperte da acquiescenza, quindi il rimborso per quegli anni è definitivo. Secondo: per le altre annualità, la Corte ribadisce il principio dell'esenzione IRAP professionisti. Non basta indicare costi elevati per provare l'esistenza di un'organizzazione; il giudice deve analizzare nel dettaglio se il professionista impiega beni e collaboratori in misura superiore al minimo indispensabile per la sua attività. La sentenza precedente, basata su una valutazione sommaria, è stata annullata.
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