Un coltivatore e sua madre chiedevano il riscatto di un terreno agricolo venduto a terzi, sostenendo che il fondo fosse stato frazionato in modo fraudolento per escludere il loro diritto di prelazione agraria. Il Tribunale e la Corte d'Appello rigettavano la domanda per mancanza di prove sui requisiti necessari, rilevando anche che un precedente giudizio aveva escluso l'esistenza di un contratto di affitto sul fondo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, rigettando il ricorso del coltivatore. La Suprema Corte ha chiarito che, senza la prova rigorosa dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, non è possibile esercitare il riscatto, e che l'esclusione di tali requisiti assorbe e rende irrilevanti le altre questioni sul prezzo o sul frazionamento del terreno.
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